Dolo eventuale e colpa cosciente: sentenza Cassazione Penale

La Quarta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza 25 marzo 2009 n. 13083, si è pronunciata sull’elemento psicologico del reato in un caso di omicidio colposo per investimento di un pedone

La Corte precisa, in questa pronuncia, che “la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede nella considerazione che – per mutuare l’espressione di autorevole dottrina – “il dolo eventuale è … rappresentazione della (concreta) possibilità della realizzazione del fatto e accettazione del rischio (quindi, volizione) di esso; la colpa cosciente è invece rappresentazione della (astratta, o meglio, ‘semplice’) possibilità della realizzazione del fatto, ma accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto non si realizzerà (quindi, non volizione)”.
E la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di ribadire siffatti principi, chiarendo che “la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l’identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione” (Cass., Sez. IV, 10.10.1996, n. 11024).
Quindi, “il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell’evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta ma come concretamente possibile e l’agente nella volizione dell’azione ne accetta il rischio, cosi che la volontà investe anche l’evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell’evento rimane un’ipotesi astratta, che nella coscienza dell’autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta”. Dunque “al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale o della colpa con previsione dell’ evento, non è sufficiente il rilievo che l’evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi avere riguardo alla reale previsione e volizione di esso, ovvero all’imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto”.

AG

Precedente

Prossimo