Doping: modalità di trasmissione dei dati da parte dei farmacisti

Sulla G.U. n. 302 del 30/12/2006 è pubblicato il Decreto 24 ottobre 2006 del Ministro della salute riguardante le “Modalità di trasmissione, da parte dei farmacisti, dei dati relativi alle quantità di principi attivi, appartenenti alle classi indicate nella lista dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi dell’articolo 2 della L. 14/12/2000, n. 376, utilizzati nelle preparazioni estemporanee

I dati di cui al decreto ministeriale devono essere trasferiti esclusivamente in modalità elettronica, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero della salute.

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