DPI, la norma UNI EN 469 definisce i requisiti prestazionali degli indumenti di protezione per i vigili del fuoco

Recepita in lingua italiana dalla Commissione Sicurezza la norma UNI EN 469:2020 “Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l’incendio”.

La Commissione Sicurezza si è occupata di recepire anche in lingua italiana la norma UNI EN 469:2020 “Indumenti di protezione per vigili del fuoco – Requisiti prestazionali per indumenti di protezione per le attività di lotta contro l’incendio”. Questo documento specifica i requisiti minimi prestazionali per gli indumenti di protezione da indossare durante le attività di lotta contro l’incendio, i requisiti trattano la progettazione, il calore e la fiamma, la meccanica, la chimica, il comfort e la visibilità.

La norma tratta la progettazione generale dei documenti, i livelli minimi di prestazione dei materiali impiegati, i metodi di prova da utilizzare per determinare tali livelli di prestazione, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante. Benché il compito del vigile del fuoco sia lo spegnimento degli incendi, lo stesso svolge molte altre attività in cui è prevista poca protezione termica, se non addirittura nessuna. Pertanto, risulta fondamentale trovare il giusto equilibrio tra protezione termica e comfort (evitando, per esempio, lo stress da calore) così come soddisfare altri potenziali requisiti.

La UNI EN 469 offre al servizio antincendio delle opzioni individuate a seguito di una valutazione dei rischi al fine di effettuare scelte atte a soddisfare i loro specifici requisiti e condizioni.

I rischi derivanti dal calore e dalle fiamme sono stati suddivisi in due livelli:
Il Livello 1 specifica i requisiti minimi per gli indumenti antincendio che prevedano lo svolgimento di attività associate alla lotta agli incendi all’aperto e alle rispettive attività di supporto, tenendo conto degli ambienti e delle condizioni degli scenari operativi previsti per tali attività antincendio. Tale livello non si applica alla protezione contro i rischi incontrati nella lotta contro gli incendi o durante il salvataggio dalle attività antincendio nelle strutture, a meno che non lo si abbini a un livello 2 o ad altri DPI specializzati.
Il Livello 2 specifica i requisiti minimi per gli indumenti antincendio relativamente ai rischi cui si è esposti durante la lotta contro gli incendi e il salvataggio dall’incendio nelle strutture. Il livello 2 prevede prestazioni di protezione termica più elevate, secondo quanto richiesto durante attività ad alto rischio come la lotta agli incendi in strutture quali edifici, fabbriche, stazioni di servizio.

La norma si applica, dunque, alla progettazione, alla fabbricazione, alla prova e alla certificazione degli indumenti di protezione contro l’incendio. Non riguarda gli indumenti protettivi per lo spegnimento di incendi in zone naturali, lo spegnimento specializzato di incendi in presenza di un’elevata quantità di calore radiante in cui sono previsti indumenti riflettenti e/o operazioni di soccorso tecnico avanzato che prevedono la manipolazione di prodotti chimici pericolosi, attività con motoseghe e salvataggio in acqua e su corda. Inoltre, non tratta la protezione della testa, delle mani e dei piedi o la protezione contro altri pericoli, per esempio di natura chimica, biologica, radiologica ed elettrica. Questi aspetti possono essere trattati da altre norme europee.

Fonte: UNI

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