Il provvedimento entra in vigore il 09/07/2012.
Sintesi
Art. 2 – Cambiamenti del nome o del cognome
1. All’articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche’ ridicolo o vergognoso o perche’ rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e’ situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si
riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.”.
Art. 4 – Opposizione
1. L’articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 91.
(Opposizione)
1. Chiunque ne abbia interesse puo’ fare opposizione alla domanda
entro il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione
ovvero dalla data dell’ultima notificazione alle persone interessate,
effettuata ai sensi dell’articolo 90. L’opposizione si propone con
atto notificato al prefetto.”.
(LP)