Con il parere n. 102 del 19 novembre 2007 l’Autorità di vigilanza si pronuncia sull’efficacia (parziale) del DURC negli appalti pubblici
Nel parere si legge:
“Ai sensi dellarticolo 38, comma 1, lettera i), del d. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Il prescritto requisito forma oggetto di una verifica di tipo dinamico sulla perdurante attualità della correntezza contributiva e previdenziale del concorrente tanto che, in presenza dei prescritti presupposti, la stazione appaltante può rifiutare la stipulazione del contratto, previa revoca dellaggiudicazione.
Pertanto, la regolarità contributiva è richiesta non solo come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma limpresa deve conservare la correntezza per tutto lo svolgimento di essa nonché al momento della stipulazione del contratto, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.
Atteso che limpresa, come evidenziato dallAutorità con deliberazione n. 28/2007, deve essere in regola con gli obblighi contributivi fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, a nulla rilevando eventuali adempimenti tardivi, la mera esistenza di partite di debito nei confronti degli Enti previdenziali non comporta automaticamente lirregolarità contributiva implicante esclusione dalla gara e/o revoca delleventuale aggiudicazione.
Infatti, tenuto conto che il citato articolo 38, comma 1, lettera i), richiede la sussistenza di violazioni gravi, la semplice menzione nel DURC dellassenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé allesclusione dellimpresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dellaccertamento).
Assume, pertanto, preminente rilevanza lattività di verifica che lamministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con limpresa, per valutare sia la gravità dellinadempimento, sia la definitività dellaccertamento.”
“Ai sensi dellarticolo 38, comma 1, lettera i), del d. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Il prescritto requisito forma oggetto di una verifica di tipo dinamico sulla perdurante attualità della correntezza contributiva e previdenziale del concorrente tanto che, in presenza dei prescritti presupposti, la stazione appaltante può rifiutare la stipulazione del contratto, previa revoca dellaggiudicazione.
Pertanto, la regolarità contributiva è richiesta non solo come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma limpresa deve conservare la correntezza per tutto lo svolgimento di essa nonché al momento della stipulazione del contratto, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.
Atteso che limpresa, come evidenziato dallAutorità con deliberazione n. 28/2007, deve essere in regola con gli obblighi contributivi fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, a nulla rilevando eventuali adempimenti tardivi, la mera esistenza di partite di debito nei confronti degli Enti previdenziali non comporta automaticamente lirregolarità contributiva implicante esclusione dalla gara e/o revoca delleventuale aggiudicazione.
Infatti, tenuto conto che il citato articolo 38, comma 1, lettera i), richiede la sussistenza di violazioni gravi, la semplice menzione nel DURC dellassenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé allesclusione dellimpresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dellaccertamento).
Assume, pertanto, preminente rilevanza lattività di verifica che lamministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con limpresa, per valutare sia la gravità dellinadempimento, sia la definitività dellaccertamento.”
AG
Approfondimenti