DURC e appalti pubblici:Parere Autorità vigilanza contratti pubblici

Con il parere n. 102 del 19 novembre 2007 l’Autorità di vigilanza si pronuncia sull’efficacia (parziale) del DURC negli appalti pubblici

Nel parere si legge:
“Ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera i), del d. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Il prescritto requisito forma oggetto di una verifica di tipo dinamico sulla perdurante attualità della correntezza contributiva e previdenziale del concorrente tanto che, in presenza dei prescritti presupposti, la stazione appaltante può rifiutare la stipulazione del contratto, previa revoca dell’aggiudicazione.
Pertanto, la regolarità contributiva è richiesta non solo come requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma l’impresa deve conservare la correntezza per tutto lo svolgimento di essa nonché al momento della stipulazione del contratto, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo della relativa obbligazione.
Atteso che l’impresa, come evidenziato dall’Autorità con deliberazione n. 28/2007, deve essere in regola con gli obblighi contributivi fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione ovvero di presentazione delle offerte in caso di procedura aperta, a nulla rilevando eventuali adempimenti tardivi, la mera esistenza di partite di debito nei confronti degli Enti previdenziali non comporta automaticamente l’irregolarità contributiva implicante esclusione dalla gara e/o revoca dell’eventuale aggiudicazione.
Infatti, tenuto conto che il citato articolo 38, comma 1, lettera i), richiede la sussistenza di “violazioni gravi”, la semplice menzione nel DURC dell’assenza della regolarità contributiva non può condurre di per sé all’esclusione dell’impresa risultata non in regola (anche perché il documento di che trattasi non specifica nulla a proposito della definitività dell’accertamento).
Assume, pertanto, preminente rilevanza l’attività di verifica che l’amministrazione deve effettuare, anche in contraddittorio con l’impresa, per valutare sia la gravità dell’inadempimento, sia la definitività dell’accertamento.”

AG

Approfondimenti

Precedente

Prossimo