Ecolabel UE: nuovo Regolamento (CE) N. 66/2010 – Entra in vigore il 19 febbraio 2010

La GUUE L 27 del 31 gennaio 2010 pubblica il uovo Regolamento (CE) Ecolabel n. 66/2010.
Abroga il Regolamento (CE) n. 1980/2000.
Entra in vigore il 19 febbraio 2010

Nuovo REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 del Parlamento e del Consiglio relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) del 25 novembre 2009 è pubblicato sulla GUUE L 27 del 31 gennaio 2010.

Il regolamento entra in vigore il 20 ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme per l’’stituzione e l’applicazione
del sistema del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), a partecipazione volontaria.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all’uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito («prodotti»).

2. – Il presente regolamento NON si applica né ai medicinali per uso umano definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano(1) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. (1), né ai medicinali
per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. (2), né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.

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Art. 3- 16 e Allegatti: vedi link.

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Articolo 17 – Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali disposizioni alla Commissione e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 18 – Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 è abrogato .

Articolo 19 – Disposizioni transitorie

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 continua ad applicarsi ai contratti
stipulati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo fino alla data di scadenza indicata nei contratti stessi, ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti.
L’articolo 9, paragrafo 4, e l’allegato III del presente regolamento si applicano a tali contratti.

Articolo 20 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(Pa-Ro)

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