Edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 204/10 del 26-7-2006 è pubblicata la direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

Tenuto conto che gli additivi alimentari possono essere ammessi nei prodotti alimentari solo se conformi all’allegato II della direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e che le citate direttive 95/2/CE e 94/35/CE stabiliscono rispettivamente un elenco di additivi che possono essere usati solo nella Comunità e le relative condizioni di impiego, in considerazione dell’evoluzione tecnica nel campo degli additivi alimentari,, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno ritenuto necessario adottare la direttiva 2006/52/CE che tenga conto di tale evoluzione.
Ad esempio, nell’ambito della articolata e ampia valutazione dei nuovi cambiamenti avvenuti in materia, il comitato scientifico dell’alimentazione umana ha suggerito, fra l’altro, alla Commissione di sospendere l’emissione in commercio e l’importazione di coppette di gelatine contenenti additivi alimentari gelificanti derivati dalle alghe e da talune gomme, a causa del rischio di asfissia che l’ingestione di tali prodotti composta. Tale provvedimento è già stato adottato con la decisione 2004/374/CE dalla Commissione.
Altro esempio riguarda la direttiva 95/2/CE che limita l’impiego degli additivi elencati nell’allegato 1 di tale direttiva sulla produzione di pane tradizionale francese, il cosiddetto “pain courant francais”. La limitazione all’uso di tali additivi il comitato scientifico lo consiglia l’uso anche nella produzione di pane tradizionale ungherese. Anche per quanto riguarda l’uso dei solfiti (da E 220 a E 301) è necessario aggiornare le disposizioni vigenti per i crostacei cotti, l’uva da tavola e i fichi.
Fra l’altro, la terminologia utilizzata nella direttiva 95/2/CE viene adattata per tener conto della direttiva 89/398/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento della legislazione
degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, così come viene adattata la direttiva 2002/64/CE relativa agli integratori alimentari e la direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
Insomma, con l’adozione della direttiva 2006/52/CE vengono apportate molte modifiche importanti a precedenti direttive per adeguarle al progresso tecnico e ai risultati di più recenti valutazioni scientifiche.
Gli Stati membri dovranno mettere in vigore entro il 15 febbraio 2008 le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva.

Fonte: Eur-Lex

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