Medici di base: garantita la privacy dei pazienti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2006 è pubblicata l’Informativa dell’Autorità garante della protezione dei dati personali del 19 luglio 2006 riguardante indicazioni per i medici di base e pediatri in materia di garanzia sulla privacy dei pazienti.

L’obiettivo del nuovo provvedimento del Garante della protezione dei dati personali è la messa a punto di un modello di informativa semplificata che faciliterà il rispetto delle norme sulla privacy da parte dei medici di base al momento di informare gli assistiti sull’uso che verrà fatto dei loro dati e sui diritti loro riconosciuti dalla legge. Il modello di informativa intende valorizzare il rapporto personale tra medico di base e assistiti e riguarderà anche trattamenti correlati effettuati da altre figure sanitarie, come il sostituto del medico o del pediatra, lo specialista, il farmacista. Nel modello – elaborato dopo aver ascoltato le osservazioni formulate dalle categorie di medici consultate – sono indicati gli elementi essenziali che devono essere forniti una tantum agli assistiti. I pazienti devono sapere , in particolare, che senza il loro specifico consenso il medico non può rendere noto a familiari o conoscenti le loro condizioni di salute, e devono essere specificatamente informati di usi che presentino rischi particolari (sperimentazione controllata di medicinali, teleassistenza o telemedicina). In qualunque momento gli assistiti possono verificare come sono stati acquisiti i loro dati, se sono esatti e ben custoditi. I medici possono informare i pazienti a voce, per iscritto o affiggendo il testo dell’informativa, facilmente visibile, nella sala d’attesa dell’ambulatorio.

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