Efficacia dei prodotti per la protezione solare

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 265/39 del 26 settembre 2006 è pubblicata l Raccomandazione della Commissione (2006/647/CE) del 22 settembre 2006 sull’efficacia dei prodotti per la protezione solare e sulle relative indicazioni..

La Raccomandazione della Commissione parte dalla premessa che, a norma dell’art.2 secondo comma, dell direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, tali prodotti immessi sul mercato comunitario non devono causare danni alla salute umana se applicati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell’etichettatura e delle eventuali istruzioni per l’uso, la Raccomandazione della Commissione del 22 settembre 2006 tiene a ribadire che gli Stati membri devono adottare tutte le disposizioni idonee affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non venga fatto uso di diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o non che attribuiscano al prodotto caratteristiche che non possiedono. Per quanto riguarda in particolare i prodotti per la protezione solare occorre definire esempi di indicazione da non utilizzare, di precauzioni da adottare e di istruzioni d’uso da raccomandare per alcune delle caratteristiche da indicare. Occorre, in particolare, indicare l’efficacia dei prodotti in questione, segnatamente l’efficacia minima per assicurare un livello elevato di tutela della salute pubblica e le modalità per garantire che l’etichettatura di detti prodotti risulti semplice e comprensibile e possa essere di aiuto al consumatore nella scelta del prodotto adeguato.
Per garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica , i prodotti per la protezione solare devono essere sufficientemente efficaci nei confronti dei raggi UVB (con lunghezza d’onda più corte, ovvero con radiazione solare nello spettro 290-320 nm) e UVA (con lunghezze d’onda maggiori, ovvero con radiazione solare nello spettro 320 – 400 nm) A tal fine devono garantire una protezione minima dai raggi UVB e da quelli UVA. Un fattore di protezione maggiormente elevato (cioè essenzialmente contro i raggi UVB) deve comportare anche un aumento della protezione dai raggi UVA: Quindi è necessario disporre di informazioni uniformi sulla protezione degli UVA per facilitare il consumatore l scelta di un prodotto che protegga dai raggi sia UVB che UVA.
E’opportuno ricordare che l’infiammazione della pelle (scottatura solare) sono causati principalmente dai raggi UVB. Sebbene i raggi UVB costituiscano il principale fattore di rischio cancro, non va trascurato il rischio rappresentato dai raggi UVA. I raggi UVA causano inoltre un invecchiamento prematuro della pelle. Le ricerche indicano anche che un’eccessiva esposizione ai raggi UVB e ai raggi UVA influisce sul sistema immunitario del corpo.

Fonte: Eur-Lex

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