Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007,n. 20 relativo alla Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dellenergia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.
Con questo decreto legislativo si intende accrescere lefficienza energetica e migliorare la sicurezza dellapprovvigionamento, definendo misure atte a promuovere e sviluppare, anche ai fini di tutela dellambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali.
Come noto, si intende per cogenerazione la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica.
Con riferimento a metodi alternativi, fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dellarticolo 3 del decreto legislativo, è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui allart.2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.
Lelettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, garanzia che può essere rilasciata solo qualora lelettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
Il soggetto designato al rilascio della garanzia di origine è il Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A..
Come noto, si intende per cogenerazione la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica.
Con riferimento a metodi alternativi, fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dellarticolo 3 del decreto legislativo, è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui allart.2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.
Lelettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, garanzia che può essere rilasciata solo qualora lelettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
Il soggetto designato al rilascio della garanzia di origine è il Gestore dei servizi elettrici GSE S.p.A..
Approfondimenti