Efficienza energetica: promozione della cogenerazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2007 è pubblicato il Decreto Legislativo 8 febbraio 2007,n. 20 relativo alla “Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE.

Con questo decreto legislativo si intende accrescere l’efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento, definendo misure atte a promuovere e sviluppare, anche ai fini di tutela dell’ambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali.
Come noto, si intende per “cogenerazione” la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica.
Con riferimento a metodi alternativi, fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, dell’articolo 3 del decreto legislativo, è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all’art.2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.
L’elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricità da cogenerazione ad alto rendimento, garanzia che può essere rilasciata solo qualora l’elettricità annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
Il soggetto designato al rilascio della garanzia di origine è il Gestore dei servizi elettrici – GSE S.p.A..

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