Elenco medici competenti: chiarimenti e procedure

Il Ministero della Salute ha emanato la circolare 1 giugno 2017 che fornisce chiarimenti su alcuni aspetti relativi ai medici iscritti all’elenco nazionale dei medici competenti (art. 38, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008).

Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m., è un medico in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti dall’articolo 38 del medesimo decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
In particolare, il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, alla redazione del documento della valutazione dei rischi, collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute, effettua la sorveglianza sanitaria come misura di tutela della salute dei lavoratori.
All’articolo 38 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, vengono individuati, i titoli e i requisiti professionali obbligatori per poter svolgere le mansioni tipiche di un medico competente.
Come tutte le figure professionali, il medico che fornisce la consulenza di medico competente è obbligato a tenersi costantemente aggiornato, non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto ai principi derivanti dalla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro, materia questa sempre delicata e soggetta a continue modifiche.
Nello specifico, infatti, il comma 3 dell’articolo 38 del decreto legislativo 81 del 2008 dispone “per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni,(…). I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Come noto, i medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente, possono iscriversi all’elenco nazionale dei medici competenti di cui all’articolo 38, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che è tenuto, ed aggiornato, sulla base del decreto ministeriale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009), presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, ufficio a cui gli stessi medici provvedono a trasmettere la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.

Sulla base della sopra descritta vigente normativa sono pervenuti numerosi quesiti circa la tematica in oggetto.
In particolare sui seguenti aspetti:
a) natura dell’elenco nazionale medici competenti;
b) scadenza ECM triennio formativo 2014-2016;
c) controlli;
d) aggiornamento posizione ECM da parte del medico competente;
e) cancellazioni/reinscrizioni.

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