Elevata la tutela INAIL delle casalinghe: Circolare INAIL

La circolare INAIL n. 10 del 28 febbraio 2007 segnala la modifica della legge n. 493/19993 per quanto riguarda il grado di inabilità permanente indennizzabile in rendita per i casi di infortunio in ambito domestico prevedendone l’abbassamento dal 33% al 27%.

La circolare INAIL n. 10 del 28 febbraio 2007 segnala la modifica della legge n. 493/19993 per quanto riguarda il grado di inabilità permanente indennizzabile in rendita per i casi di infortunio in ambito domestico prevedendone l’abbassamento dal 33% al 27%.
Si riporta di seguito il breve testo della circolare:
Quadro Normativo
• Sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 19 dicembre 1995;
• Legge n. 493 del 3 dicembre 1999: “ Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”. Articolo 7, comma 4;
• D.M. 15 settembre 2000: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all’obbligo assicurativo”;
• D.M. 15 settembre 2000: “Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico”;
• Legge n. 296 del 27 dicembre 2006: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. Articolo 1, comma 1257;
• D.M. 31 gennaio 2006: “Estensione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale”. Articolo 2;
• D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 85, comma 3;
• Circolare INAIL n. 9 del 22 febbraio 2001: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge n. 493 del 3 dicembre 1999”.
• Circolare INAIL n. 29 del 14 giugno 2006: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi mortali”.
Premessa
La Legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1257) introduce una modifica della legge n. 493/19993 per quanto riguarda il grado di inabilità permanente indennizzabile in rendita per i casi di infortunio in ambito domestico prevedendone l’abbassamento dal 33% al 27%.
Oggetto dell’assicurazione
Gli infortuni verificatisi in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2007 vengono indennizzati in rendita a condizione che sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 27 per cento.
Assegno funerario per i casi di infortunio mortale
Ad integrazione della circolare n. 29 del 14 giugno 2006 con la quale è stata disciplinata l’erogazione della rendita ai superstiti per i casi di infortunio mortale in ambito domestico, si dispone che, per gli eventi mortali occorsi a far data dal 17 maggio 2006, venga corrisposto anche l’assegno funerario.”

Fonte: INAIL

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