La circolare INAIL n. 10 del 28 febbraio 2007 segnala la modifica della legge n. 493/19993 per quanto riguarda il grado di inabilità permanente indennizzabile in rendita per i casi di infortunio in ambito domestico prevedendone l’abbassamento dal 33% al 27%.
La circolare INAIL n. 10 del 28 febbraio 2007 segnala la modifica della legge n. 493/19993 per quanto riguarda il grado di inabilità permanente indennizzabile in rendita per i casi di infortunio in ambito domestico prevedendone l’abbassamento dal 33% al 27%.
Si riporta di seguito il breve testo della circolare:
Quadro Normativo
Sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 19 dicembre 1995;
Legge n. 493 del 3 dicembre 1999: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici. Articolo 7, comma 4;
D.M. 15 settembre 2000: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all’obbligo assicurativo;
D.M. 15 settembre 2000: Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Articolo 1, comma 1257;
D.M. 31 gennaio 2006: Estensione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale. Articolo 2;
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 85, comma 3;
Circolare INAIL n. 9 del 22 febbraio 2001: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge n. 493 del 3 dicembre 1999.
Circolare INAIL n. 29 del 14 giugno 2006: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi mortali.
Premessa
La Legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1257) introduce una modifica della legge n. 493/19993 per quanto riguarda il grado di inabilità permanente indennizzabile in rendita per i casi di infortunio in ambito domestico prevedendone l’abbassamento dal 33% al 27%.
Oggetto dell’assicurazione
Gli infortuni verificatisi in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2007 vengono indennizzati in rendita a condizione che sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 27 per cento.
Assegno funerario per i casi di infortunio mortale
Ad integrazione della circolare n. 29 del 14 giugno 2006 con la quale è stata disciplinata l’erogazione della rendita ai superstiti per i casi di infortunio mortale in ambito domestico, si dispone che, per gli eventi mortali occorsi a far data dal 17 maggio 2006, venga corrisposto anche l’assegno funerario.”
Si riporta di seguito il breve testo della circolare:
Quadro Normativo
Sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 19 dicembre 1995;
Legge n. 493 del 3 dicembre 1999: Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici. Articolo 7, comma 4;
D.M. 15 settembre 2000: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all’obbligo assicurativo;
D.M. 15 settembre 2000: Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
Legge n. 296 del 27 dicembre 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Articolo 1, comma 1257;
D.M. 31 gennaio 2006: Estensione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale. Articolo 2;
D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 85, comma 3;
Circolare INAIL n. 9 del 22 febbraio 2001: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge n. 493 del 3 dicembre 1999.
Circolare INAIL n. 29 del 14 giugno 2006: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi mortali.
Premessa
La Legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1257) introduce una modifica della legge n. 493/19993 per quanto riguarda il grado di inabilità permanente indennizzabile in rendita per i casi di infortunio in ambito domestico prevedendone l’abbassamento dal 33% al 27%.
Oggetto dell’assicurazione
Gli infortuni verificatisi in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2007 vengono indennizzati in rendita a condizione che sia derivata una inabilità permanente non inferiore al 27 per cento.
Assegno funerario per i casi di infortunio mortale
Ad integrazione della circolare n. 29 del 14 giugno 2006 con la quale è stata disciplinata l’erogazione della rendita ai superstiti per i casi di infortunio mortale in ambito domestico, si dispone che, per gli eventi mortali occorsi a far data dal 17 maggio 2006, venga corrisposto anche l’assegno funerario.”
Fonte: INAIL
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