Eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 37/13 del 10 febbraio 2010 è pubblicato il Regolamento (UE) N. 115/2010 della Commissione del 9 febbraio 2010 che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell’allumina attivata per l’eliminazione del fluoro dalle acque mineraòi naturali e dalle acque di sorgente.

La direttive 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l’elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazione dell’aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, prevede un limite massimo per il fluoro nelle acque minerali naturali.

Per quanto riguarda l’acqua di sorgente, tale limite è fissato dalla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativa alla qualità dell’acqua destinata al consumo umano. La direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, riguarda, più in generale, l’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Per consentire agli operatori di rispettare le suddette direttive, la Commissione ha ritenuto opportuno autorizzare un trattamento di eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente attraverso l’impiego di allumina attivata.

Il Il trattamento per l’eliminazione del fluoro non deve aggiungere all’acqua trattata residui in concentrazioni tali d costituire un rischio per la salute pubblica e pertanto l’esecuzione di tale trattamento deve essere notificata alle autorità competenti con almeno tre mesi di anticipo mediante la notifica l’operatore trasmette alle autorità competenti le informazioni e la documentazione pertinenti nonché i risultati analitici relativi al trattamento, dai quali emerga il rispetto delle prescrizioni tecniche relative all’utilizzazione dell’allumina attivata per l’eliminazione del fluoro dalle acque naturali e dalle acque di sorgente, come da allegato al presente regolamento.

Infine – come previsto dall’articolo 4 – l’etichetta dell’acque che è stata sottoposta ad un trattamento di eliminazione del fluoro deve contenere, vicino alla dichiarazione relativa alla composizione chimica, l’indicazione “acqua sottoposta ad una tecnica di assorbimento autorizzata”.
I prodotti immessi sul mercato entro il 10 agosto 2010 e che non rispettano le prescrizioni dell’allegato, posspono continuare ad essere commercializzati fino al 10 agosto 2011.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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