Emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature all’ aperto

Il Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, pubblicato nel S.O. n. 214 della Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2002.

Scaduto il termine di recepimento il 3 luglio 2001, tanto da richiedere da parte della Commissione europea alla Corte di giustizia una condanna per inadempimento nei confronti dell’ Italia, è stato finalmente emanato il Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, pubblicato nel S.O. n. 214 della Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2002, recante ” Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’ emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’ aperto”. Come indicato all’ articolo 1, con questo decreto si viene a disciplinare, attraverso il recepimento di un provvedimento comunitario, i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull’ emissione sonora relative alle macchine ed alle attrezzature destinate a funzionare all’ aperto, al fine di tutelare sia la salute ed il benessere delle persone che l’ ambiente. Dunque, per martelli pneumatici, escavatori, gru, gruppi elettrogeni, ecc.,ovvero quelle macchine semoventi e mobili, le quali, a prescindere dagli organi di trazione di cui dispongono ed a seconda del tipo cui appartengono e individuate dal DPR 24 luglio 1996, n. 459 ( meglio conosciuto come “direttiva macchine”)siano destinate a funzionare all’ aperto e contribuiscano quindi all’ esposizione al rumore ambientale, le nuove norme obbligano i fabbricanti e gli importatori di conformare ai nuovi limiti di emissione sonora le macchine e le attrezzature da immettere sul mercato o la loro messa ” in servizio come unità complete per l’ uso previsto”. Sono escluse dal campo di applicazione del decreto, le macchine destinate essenzialmente al trasporto di merci o passeggeri su strada, su rotaia, per via aerea o per via navigabile; le macchine progettate e costruite specificatamente a fini militari e di polizia e per i servizi di emergenza; gli accessori privi di motori delle macchine ed attrezzature immessi in commercio o messi in servizio separatamente, ad eccezione dei martelli demolitori tenuti a mano e dei martelli demolitori idraulici.I valori massimi di emissione acustica( ovvero la “potenza sonora ammissibile”) sono indicati per ogni macchina nell’ Allegato I al decreto. L’ adeguamento ai nuovi parametri avverrà attraverso un meccanismo graduale, composto da due fasi: il 3 gennaio 2003 partirà la ” fase 1″, che imporrà dei limiti transitori; il3 gennaio 2006 si passerà alla ” fase 2″, che introdurrà limiti definitivi e più restrittivi. Fino al 1° luglio 2003 potranno però continuare ad essere immesse sul mercato le macchine ( descritte nell’ allegato I al DLgs) costruite entro il 6 dicembre 2002 e conformi alla normativa in vigore a quest’ ultima data.Con l’ entrata in vigore delle nuove norme, potranno essere utilizzate quelle macchine e attrezzature di cui all’ Allegato I, a condizione che: a) soddifino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale così come stabiliti dal decreto; b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità previste; c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l’indicazione del livello di potenza garantito. Le macchine e le attrezzature non conformi ai requisiti stabiliti dal decreto possono essere presentate nell’ ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purchè rechino l’ indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purchè, durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone. Il controllo sul mercato delle macchine e delle attrezzature sarà svolta dal Ministero dell’ ambiente e tutela del territorio avvalendosi dell’ Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente.

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