Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 334/17 del 17 dicembre 2010 è pubblicata la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)(rifusione).

La presente direttiva, apporta sostanziali modifiche a numerose, precedenti direttive relative alla prevenzione riduzione dell’inquinamento (emissioni industriali), procedendo alla rifusione delle direttive stesse.

Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio “chi inquina paga” e del principio dell’inquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica del sito in cui si svolge l’attività industriale.

Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell’atmosfera, nelle acque o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dell’inquinamento da una matrice ambientale all’altra anziché proteggere l’ambiente nel suo complesso. E’ pertanto appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua e nel terreno, alla gestione dei rifiuti, all’efficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti. Tale approccio contribuirà altresì – come premesso alla presente direttiva – al conseguimento di condizioni di parità nell’Unione, uniformando i requisiti di prestazioni ambientali per le istallazioni industriali con la presente direttiva viene riveduta la legislazione relativa alle installazioni industriali per semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, ridurre i vincoli amministrativi inutili ed attuare le conclusioni delle comunicazioni della Commissione, del 21 settembre 2005, sulla strategia tematica sull’inquinamento atmosferico, del 22 settembre 2006 sulla strategia tematica per la protezione del suolo e del 21 dicembre 2005 sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti adottate come seguito alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comune di azione in materia di ambiente. Tali comunicazioni fissano obiettivi di tutela della salute umana e dell’ambiente che non possono essere raggiunti senza nuove riduzioni delle emissioni che provengono dalle attività industriali.

Per assicurare la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, le singole installazioni devono operare esclusivamente se sono in possesso di un’autorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di talune installazioni che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono u n’autorizzazione oppure se sono registrate.

Spetta agli Stati membri determinare l’approccio per assegnare la responsabilità ai gestori delle installazioni purchè sia assicurato il rispetto della presente direttiva. Gli Stati membri possono scegliere di rilasciare l’autorizzazione ad un gestore responsabile per ciascuna installazione ovvero specificare la responsabilità tra diversi gestori di differenti parti di un’installazione. Qualora l’attuale regolamentazione nazionale preveda un solo gestore responsabile per ciascuna installazione, gli Stati membri possono decidere di mantenere tale sistema.

E’ opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne assicurano l’applicazione. Tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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