Per prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare linquinamento dovuto alle attività industriali, nel rispetto del principio chi inquina paga e del principio dellinquinamento, è necessario definire un quadro generale che disciplini le attività industriali, intervenendo innanzitutto alla fonte, nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali e tenendo presente, se del caso, la situazione socioeconomica del sito in cui si svolge lattività industriale.
Approcci distinti nel controllo delle emissioni nellatmosfera, nelle acque o nel terreno possono incoraggiare il trasferimento dellinquinamento da una matrice ambientale allaltra anziché proteggere lambiente nel suo complesso. E pertanto appropriato assicurare un approccio integrato alla prevenzione e alla riduzione delle emissioni nellaria, nellacqua e nel terreno, alla gestione dei rifiuti, allefficienza energetica e alla prevenzione degli incidenti. Tale approccio contribuirà altresì come premesso alla presente direttiva al conseguimento di condizioni di parità nellUnione, uniformando i requisiti di prestazioni ambientali per le istallazioni industriali con la presente direttiva viene riveduta la legislazione relativa alle installazioni industriali per semplificare e chiarire le disposizioni esistenti, ridurre i vincoli amministrativi inutili ed attuare le conclusioni delle comunicazioni della Commissione, del 21 settembre 2005, sulla strategia tematica sullinquinamento atmosferico, del 22 settembre 2006 sulla strategia tematica per la protezione del suolo e del 21 dicembre 2005 sulla strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti adottate come seguito alla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comune di azione in materia di ambiente. Tali comunicazioni fissano obiettivi di tutela della salute umana e dellambiente che non possono essere raggiunti senza nuove riduzioni delle emissioni che provengono dalle attività industriali.
Per assicurare la prevenzione e la riduzione dellinquinamento, le singole installazioni devono operare esclusivamente se sono in possesso di unautorizzazione oppure, nel caso di talune attività e di talune installazioni che utilizzano solventi organici, esclusivamente se detengono u nautorizzazione oppure se sono registrate.
Spetta agli Stati membri determinare lapproccio per assegnare la responsabilità ai gestori delle installazioni purchè sia assicurato il rispetto della presente direttiva. Gli Stati membri possono scegliere di rilasciare lautorizzazione ad un gestore responsabile per ciascuna installazione ovvero specificare la responsabilità tra diversi gestori di differenti parti di uninstallazione. Qualora lattuale regolamentazione nazionale preveda un solo gestore responsabile per ciascuna installazione, gli Stati membri possono decidere di mantenere tale sistema.
E opportuno che gli Stati membri fissino norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva e ne assicurano lapplicazione. Tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(LG-FF)