Emissioni prodotte da un’attività autorizzata

Costituiscono reato solo se vi è superamento dei limiti di legge

La Cassazione Penale – Sezione Terza, con sentenza del 10 ottobre 2006 n. 33971, ha stabilito che non è configurabile il reato di cui all’art. 674 c.p. nel caso in cui le emissioni, provenienti da un’attività regolarmente autorizzata, non superino i limiti previsti dalla legge in materia di inquinamento atmosferico. (Art. 674 c.p.: “Getto pericoloso di cose – Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 200 euro”.)

(AG)

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