Esportazione di rifiuti destinati al recupero verso Paesi non appartenenti all’OCSE.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 271/12 del 16-10-2009 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 967/2009 della Commissione del 15 ottobre 2009 che modifica il regolamento(CE) N. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE.

Considerando che la Commissione europea ha ricevuto da Montenegro, Nepal, Serbia, e Singapore risposta alle richieste scritte con le quali chiedeva la conferma che i rifiuti elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, la cui esportazione non è vietata a norma dell’articolo 36 dello stesso regolamento, potessero essere esportati dalla Comunità in quei Paesi ai fini di recupero, nonché un’indicazione dell’eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti sarebbero assoggettati in quei paesi e considerando che la Commissione ha ricevuto inoltre ulteriori informazioni relative a Hong Kong, Indonesia e Ucraina, per tenerne conto l’allegato del regolamento(CE) N. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso paesi non appartenenti all’OCSE viene conseguentemente modificato con l’adozione del presente regolamento.

Pertanto l’articolo 1 bis del regolamento (CE) N. 1418/2007 è sostituito dal seuente:
“Articolo 1 bis
Le risposte ricevute in seguito ad una richiesta scritta dalla Commissione a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono elencate in allegato.
Qualora sia indicato in allegato che un paese non vieti determinate spedizioni di rifiuti, né applichi ad esse la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 15 dello stesso regolamento, a tali spedizioni si applica mutatis mutandis l’articolo 18 di detto regolamento”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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