Etichettatura dei prodotti alimentari : l’obbligatorietà per alcuni ingredienti

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 368/110 del 23-12-2006 è pubblicata la Direttiva 2006/142/CE della Commissione del 22 dicembre 2006 che modifica l’allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari.

L’allegato III bis della Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, stabilisce, fra l’altro, l’elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull’etichettatura dei prodotti alimentari , in quanto suscettibili di provocare effetti indesiderabili negli individui sensibili, come il “Lupino e prodotti a base di lupino” e i “Molluschi e prodotti a base di molluschi”.
Per quanto concerne il lupino, l’EFSA precisa che questa pianta , di cui esistono 450 specie, è consumata come tale da parecchio tempo ma che la farina di lupino viene , da qualche anno, aggiunta alla farina di frumento per la fabbricazione di prodotti di panetteria. Sono documentati casi di reazioni allergiche, talvolta gravi, e certi studi indicano u n rischio relativamente elevato di allergia incrociata presso il 30-60% delle persone allergiche alle arachidi.
Nel caso dei molluschi (gasteropodi, bivalvi o cefalopili) l’EFSA precisa che essi sono spesso consumati così come sono, ma anche utilizzati, dopo eventuale trasformazione, come ingredienti in taluni preparati nonché in prodotti come il surimi. Le reazioni allergiche, talvolta gravi, riguardano fino allo 0,4% della popolazione, cioè il 20% dell’insieme dei casi di allergia ai prodotti di mare. La principale proteina allergica dei molluschi, la tropomiosina, è la stessa dei crostacei e i casi di allergia incrociata molluschi/crostacei sono frequenti.
Da qui la necessità di aggiungere il lupino e i molluschi all’elenco che figura nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE.

Fonte: Eur-Lex

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