Etichettatura ed informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 153/1 del 18 giugno 2010 è pubblicata la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. (Rifusione)

La direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, c concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, ha subito diverse e sostanziali modifiche. Essa deve essere ora nuovamente modificata ed è quindi opportuno procedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
Partendo da tale premessa è stata adottata la presente direttiva, precisando che:
“L’ambito di applicazione della direttiva 92/75/CEE è limitato agli apparecchi domestici. La Comunicazione del 16 luglio 2008 sul piano d’azione sulla produzione e sul consumo sostenibili e sulla politica industriale ha dimostrato che l’estensione nell’ambito di applicazione della citata direttiva ai prodotti connessi all’energia che hanno un impatto diretto o indiretto significativo sul consumo durante l’uso potrebbe rafforzare le potenziali sinergie legislative vigenti, ed in particolare con la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’applicazione della direttiva 2009/125/CE. Insieme a tale direttiva e ad altri strumenti dell’Unione, essa fa parte di un quadro giuridico più ampio e, nel contesto di un approccio olistico, produce ulteriori risparmi di energia e vantaggi per l’ambiente”.

Migliorare l’efficienza dei prodotti connessi all’energia attraverso la scelta informata del consumatore avvantaggia l’economia dell’Unione europea nel suo complesso.
La fornitura di informazioni accurate, pertinenti e comparabili sul consumo specifico di energia dei prodotti connessi all’energia dovrebbe orientare la scelta degli utilizzatori finali verso i prodotti che offrono o indirettamente comportano il minor consumo di energia e di altre risorse durante l’uso, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti. Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l’obiettivo dell’UE del 20% in materia di efficienza energetica. In mancanza di tali informazioni, l’azione delle forze del mercato non riuscirà ,da sola, a promuovere per tali prodotti l’impiego razionale dell’energia e di altre risorse essenziali.

Al fine di conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di cambiamenti climatici e sicurezza energetica e considerato che si prevede che l’energia consumata dai prodotti continui ad aumentare a lungo termine, gli atti delegati ai sensi della presente direttiva potrebbero, se del caso, evidenziare sull’etichetta anche l’elevato consumo totale di energia del prodotto.
In sede di attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per i partecipanti al mercato, i n particolare piccole e medie imprese.

La presente direttiva si applica fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione nel diritto interno della direttiva 92/75/CEE.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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