Etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori ricaricabili e per autovetture.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 313/3 del 30 novembre 2010 è pubblicato il Regolamento(UE) N. 1103/2010 della Commissione del 29 novembre 2010 che stabilisce, ai sensi della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, norme relative all’etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili secondari(ricaricabili) e per autoveicoli.

La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE prescrive che tutte le pile e gli accumulatori portatili e per autoveicoli rechino un’etichettatura indicante la capacità, che fornisca informazioni utili, facilmente comprensibili e confrontabili agli utilizzatori finali quando acquistano pile e accumulatori portatili e per autoveicoli.

Infatti, aumentando la durata di vita media delle pile secondarie (ricaricabili) si può ridurre la quantità di rifiuti, Scegliere le pile adatte per un’apparecchiatura ridurrebbe la quantità di rifiuti di pile e accumulatori.
Al fine di assicurare ai produttori una concorrenza leale e valori di qualità coerenti, è fondamentale che le informazioni riguardanti la capacità contenute nelle etichette siano il risultato di metodi armonizzati, controllabili e ripetibili.
Occorre quindi armonizzare le norme esistenti in materia di etichettatura. Per raggiungere tale obiettivi viene concesso ai produttori di pile e accumulatori, per l’adeguamento ai processi tecnologici e ai nuovi obblighi di etichettatura indicante la capacità, 18 mesi di tempo.

Infatti il presente regolamento si applica alle pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) e per autoveicoli immessi sul mercato per la prima volta diciotto mesi dopo la data di pubblicazione della pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento non si applica alle pile e accumulatori portatili secondari (ricaricabili) elencati nell’allegato I, ovvero incorporati o progettati per essere incorporati in apparecchiature prima della fornitura all’utilizzatore finale e non destinati ad essere rimossi a norma della direttiva 2006/66/CE.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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