Eurostat: censimenti della popolazione e delle abitazioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 218/14 del 13-8-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni.

Considerando che la Commissione (Eurostat) deve disporre di dati sufficientemente affidabili, dettagliati e comparabili sulla popolazione e sulle abitazioni, per consentire alla Comunità di adempiere alle mansioni assegnatele, in particolare in forza degli articoli 2 e 3 del Trattato e dovendo essere garantita una sufficiente comparabilità a livello comunitario per quanto riguarda la metodologia, le definizioni e il programma dei dati statistici e dei metadati, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato allo scopo il Regolamento(CE) n. 763/2008 del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni.

In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e l’autorità statistica comunitaria dovranno tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione 83/382/CEE, Euratom del Consiglio, e allegato alla raccomandazione della Commissione relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la raccolta e la compilazione di statistiche comunitarie ed esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per la mancanza di parametri statistici e di requisiti di qualità comuni, nonché per l’insufficiente trasparenza metodologica, e possono essere dunque realizzati meglio a livello comunitario tramite un quadro statistico comune, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato.

Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, ogni Stato membro determina una data di riferimento. La data di riferimento cade in un anno determinato sulla base del presente regolamento (anno di riferimento).

Il primo anno di riferimento è il 2011. La Commissione (Eurostat) stabilisce gli anni di riferimento successivi secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Gli anni di riferimento cadono all’inizio di ogni decennio.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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