In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento, le autorità statistiche nazionali e lautorità statistica comunitaria dovranno tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato il 24 febbraio 2005 dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione 83/382/CEE, Euratom del Consiglio, e allegato alla raccomandazione della Commissione relativa allindipendenza, allintegrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dellautorità statistica comunitaria.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la raccolta e la compilazione di statistiche comunitarie ed esaurienti sulla popolazione e sulle abitazioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per la mancanza di parametri statistici e di requisiti di qualità comuni, nonché per linsufficiente trasparenza metodologica, e possono essere dunque realizzati meglio a livello comunitario tramite un quadro statistico comune, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato.
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Per quanto riguarda la trasmissione dei dati, ogni Stato membro determina una data di riferimento. La data di riferimento cade in un anno determinato sulla base del presente regolamento (anno di riferimento).
Il primo anno di riferimento è il 2011. La Commissione (Eurostat) stabilisce gli anni di riferimento successivi secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Gli anni di riferimento cadono allinizio di ogni decennio.
(LG-FF)