Nella Causa C-248/2 avente per oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dellart. 226CE proposto alla Corte l8 luglio 2002 dalla Commissione delle Comunità europee, la Terza Sezione della Corte di Giustizia, con sentenza 16 settembre 2004,ha condannato lItalia al pagamento delle spese processuali per il mancato rispetto di procedure informative sulla tutela dellambiente.
Con la Sentenza 16 settembre 2004 della Terza Sezione della Corte di Giustizia europea, lItalia è stata condannata al pagamento delle spese processuali per il mancato rispetto di procedure informative sulla tutela dellambiente. La sentenza si riferisce alla Causa C-248/02,avente, appunto,per oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell art. 226 CE, proposto alla Corte l 8 luglio 2002 dalla Commissione delle Comunità europee. Oggetto della questione, l utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura -una pratica ammessa ma particolarmente rilevante per la salute animale e umana. Infatti, la Direttiva 86/278/CEE del Consiglio,che disciplina l utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sulluomo , obbliga gli Stati membri a trasmettere alla Commissione una relazione triennale sui dati quantitativi e qualitativi dei fanghi utilizzati annualmente come sostanza secca. Quelli utilizzati in agricoltura devono rispettare alcuni limiti per la concentrazione (mg/kgdi sostanza secca) su base annua dei metalli pesanti ( cadmio, rame, nichel, piombo, zinco,mercurio e cromo)e per lazoto e il fosforo.La relazione presentata dallItalia nel 2000risultava largamente incompleta e a tratti non conforme con il tipo di dati richiesti. Dopo un primo richiamo per inadempienza,la Commissione europea inviò alle autorità italiane un parere motivato di censura. La risposta dellItalia avvenne nel 2002 in modo ancora incompleto e più tardi del tempo concesso. Nei fatti, risultava una vistosa mancanza di informazioni su:a) la quantità complessiva dei fanghi prodotti sul territorio nazionale e i valori medi della loro composizione chimica;b) la quantità complessiva dei fanghi utilizzati annualmente in agricoltura a livello locale, eccetto la Regione Friuli – Venezia Giulia,la provincia autonoma di Bolzano e,a titolo di non utilizzazione, una nota sulle Regioni Emilia – Romagna, Liguria e Calabria; c) le annotazioni sulle caratteristiche ela composizione chimica dei fanghi prodotti nelle Regioni Lombardia, Emilia – Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d Aosta,Sicilia e Marche. La Corte non ha ritenuto ammissibile la giustificazione che si richiamava allordinamento interno dello Stato italiano(la rilevazione dei dati spetta alle regioni)e al suo effettivo funzionamento.Il mancato rispetto dei tempi previsti per rispondere al parere motivato non ha comunque reso possibile laccoglimento della relazione.
Fonte: Corte di Giustizia Europea
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