Favorire la mobilità dei cittadini terzi verso la Comunità per motivi di studio

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 375/12 del 23 dicembre 2004 è pubblicata la Direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontario.

Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Trattato che istituisce la Comunità europea prevede, fra l’ altro, l’ adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di paesi terzi e prevede, inoltre, che il Consiglio adotti misure in materia di politica di immigrazione relative alle condizioni d’ ingresso e di soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, rispettando i diritti fondamentali e ottemperando ai principi sanciti dalla carta dei diritti fondamentali dell’ uomo. Inoltre deve essere agevolata sia la mobilità degli studenti cittadini di paesi terzi che compiono gli studi in più Stati membri, sia l’ ammissione dei cittadini di paesi terzi che partecipano a programmi comunitari diretti a favorire la mobilità, all’ interno o in direzione della Comunità per gli scopi stabiliti nella Direttiva 2004/114/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 375/12 del 23 dicembre 2004 – relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontario. La presente direttiva prevede che l’ ammissione di un cittadino di un paese terzo deve essere subordinata all’ esame della documentazione comprovante che egli ottempera ai requisiti di cui agli articoli 6 e , a seconda della categoria di appartenenza, agli articoli da 7 a 11 della direttiva stessa. Per quanto riguarda i permessi di soggiorno rilasciati a studenti, avrà una validità per un periodo di almeno un anno e rinnovabile se permangono le condizioni previste nella direttiva. Ove il programma di studi abbia una durata inferiore ad un anno, il permesso di soggiorno dura quanto il programma. Requisiti specifici sono richiesti per i volontari, mentre per gli alunni il permesso di soggiorno viene rilasciato per una durata massima di un anno. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 12 gennaio 2007.

Fonte: Eur-Lex

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