Federalismo fiscale: trasferimento di alcuni beni dello Stati agli enti locali.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell’11 giugno 2010 è pubblicato il Decreto Legislativo 28 maggio 2010,n.185 relativo alla “Attribuzione a comuni, province,città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009,n. 42”.

La Legge 5 maggio 2009,n. 42, reca la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, e in particolare l’articolo 19 relativo al patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni.

Vist la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2010 e sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Presidente della Repubblica ha emanato il presente Decreto Legislativo il cui articolo 1 recita che:
“1. Nel rispetto della Costituzione, con le disposizioni del presente decreto legislativo e con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
“2. Gli enti territoriali cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale”.
L’articolo 3 del presente decreto legislativo stabilisce i “Parametri per l’attribuzione del patrimonio”, ovvero:
“1. Lo Stato, previa intesa conclusa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso a: Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonchè valorizzazione ambientale, in base a quanto previsto dal presente articolo.
“2. Gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino a quando perdura lo stato di dissesto, non possono alienare i beni ad essi attribuiti, che possono essere utilizzati solo per finalità di carattere istituzionale.
“3. In applicazione del principio di sussidiarietà, nei casi previsti dall’articolo 3, qualora un bene non sia attribuito a un ente territoriale di un determinato livello di governo, lo Stato procede, sulla base delle domande avanzate, all’attribuzione del medesimo bene a un ente territoriale di un diverso livello di governo.
“4. L’ente territoriale , a seguito del trasferimento, dispone del bene nell’interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l’informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito Internet istituzionale. Ciascun ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei propri Statuti”.

Il trasferimento dei beni ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3, commi 1 e 4, quarto periodo. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascuna Regione ed ente locale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

I beni trasferiti in attuazione del presente decreto possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l’adozione delle varianti allo strumento urbanistico, e a seguito di attestazione di congruità rilasciata , entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta, da parte dell’Agenzia del Demanio o dell’Agenzia del territorio, secondo le rispettive competenze.

(LG-FF)

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