Larticolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2004/49/CE, versione rettificata, consente di rivedere lallegato ! di detta direttiva per integrarvi le definizioni comuni degli indicatori comuni di sicurezza (CSI, Common Safety Indicators) e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.
Ai sensi dellarticolo 7 della stessa direttiva i CST devono essere corredati di una stima dellimpatto economico espresso in termini di accettazione del rischio da parte della società. La finalità principale dei CSI è misurare le prestazioni in materia di sicurezza e agevolare la valutazione dellimpatto economico dei CST.
Conseguentemente è necessario abbandonare luso di indicatori relativi ai costi connessi a tutti gli incidenti che coinvolgono il settore ferroviario in favore di indicatori relativi allimpatto economico degli incidenti sulla società.
Pertanto, lallegato I della direttiva 2004/49/CE è sostituito dallallegato della presente direttiva.
Gli Stati membri come previsto dallarticolo 2 della presente direttiva, adottano e pubblicano entro il 18 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
(LG-FF)