Ferrovie comunitarie – Indicatori comuni di sicurezza e metodi di calcolo costo incidenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 313/65 del 28/11/2009 è pubblicata la Direttiva 2009/149/CE della Commissione del 27 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e reca la modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

L’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2004/49/CE, versione rettificata, consente di rivedere l’allegato ! di detta direttiva per integrarvi le definizioni comuni degli indicatori comuni di sicurezza (CSI, Common Safety Indicators) e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti.

Ai sensi dell’articolo 7 della stessa direttiva i CST devono essere corredati di una stima dell’impatto economico espresso in termini di accettazione del rischio da parte della società. La finalità principale dei CSI è misurare le prestazioni in materia di sicurezza e agevolare la valutazione dell’impatto economico dei CST.
Conseguentemente è necessario abbandonare l’uso di indicatori relativi ai costi connessi a tutti gli incidenti che coinvolgono il settore ferroviario in favore di indicatori relativi all’impatto economico degli incidenti sulla società.
Pertanto, l’allegato I della direttiva 2004/49/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Gli Stati membri – come previsto dall’articolo 2 della presente direttiva, adottano e pubblicano entro il 18 giugno 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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