Firma contro la soppressione dell’ISPESL – STRESS: salvaguardata la VdR nel Decreto-legge 78/2010

Firma contro la soppressione dell’SPESL -STRESS lavoro-correlato, significativo risultato di Associazione Ambiente e Lavoro e CIIP: accolta la proposta di non eliminare l’obbligo di valutazione dei rischi nella P.A. Concesso solo il differimento dei termini al 31/12/2010.
Per il riordino dell’Ispesl anzichè la sua soppressione prevista dal DECRETO-LEGGE 78/2010chiederemo la modifica alle Camere in sede di conversione.

Firma contro la soppressione dell’SPESL -STRESS lavoro-correlato, significativo risultato di Associazione Ambiente e Lavoro e CIIP: accolta la proposta di non eliminare l’obbligo di valutazione dei rischi nella P.A. Concesso solo il differimento dei termini al 31/12/2010.
Per il riordino dell’Ispesl anzichè la sua soppressione prevista dal DECRETO-LEGGE 78/2010chiederemo la modifica alle Camere in sede di conversione.

Il S.O. n. 114 alla G.U. n. 125 di oggi 31 maggio pubblica il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica“.

Il 28 maggio Associazione Ambiente e Lavoro aveva chiesto 2 modifiche, sostenute dalla CIIP a 2 disposizioni peggiorative contenute nello schema di decreto, riguardanti:
– non applicabilità della valutazione dei rischi stress lavoro-correlati alla P.A. (art. 8, comma 12)
– soppressione dell’ISPESL (art. 7, comma 1 e segg.)

indicate in autorevoli “bozze” pubblicate (v. Sole24 ore del 28 maggio, pag. 35).

Il testo finale, firmato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dopo le note modifiche apportate fino all’ultima ora dal Governo ha introdotto significative e positive modifiche.

L’art. 8, comma 12 (pubblicato a pag. 33 del S.O. alla G.U.) è nettamente diverso dal precedente ed ha recepito la sostanza delle proposte di Associazione Ambiente e Lavoro e CIIP.

In particolare, il nuovo testo recita: “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’at. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 in materia di rischio stress lavoro- correlato, è differito al 31 dicembre 2010“.

La nuova stesura accoglie l’appello inviato il 28 maggio u.s. alle cariche istituzionali di Associazione Ambiente e Lavoro e CIIP, che chiedevano appunto la drastica modifica della precedente versione circolata.

Il rinvio al 31/12/2010, ovviamente non è condivisibile ma certamente è tutt’altra disposizione rispetto alla “NON applicazione per la P.A”., che sarebbe stata incostituzionale e che avrebbe comportato la condanna dell’Italia in sede UE.

Non accolta, per ora, la proposta di sostituire la “soppressione dell’ISPESL” con il suo “riordino”, peraltro già previsto dal disegno di legge 1167, attualmente in discussione alle Camere, che prevede il riordino dell’ISPESL, tramite un nuovo assetto in strettissimo coordinamento dell’INAIL, conservandone tuttavia l’autonomia, come avviene in altri grandi Paesi europei (es. INRS in Francia, HSE in Inghilterra e gli Enti tedeschi e nord europei).

Rimangono tuttavia spiragli a fronte della riformulazione del comma 4 del medesimo art. 8.

Per quanto riguarda le altre disposizioni di natura sociale, previdenziale e/o ambientale, Vi informeremo con successive comunicazioni.

Associazione Ambiente e Lavoro e CIIP proseguiranno le iniziative per migliorare il decreto-legge, rivolgendosi ora al Parlamento, cui spetta ora l’onere della verifica e del voto ove è ovviamente “sovrano” relativamente alle modifiche finali.

(Rino Pavanello)

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