Firmato l’ accordo – quadro europeo sul telelavoro

Tale accordo è stato firmato il 9 giugno scorso tra le organizzazioni dei datori di lavoro e CGIL, CISL e UIL.

Il 9 giugno scorso è stato firmato a Roma tra le maggiori organizzazioni dei datori di lavoro e CGIL, CISL e UIL l’ accordo interconfederale per il recepimento dell’ accordo-quadro europeo sul telelavoro, concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES su volere della Commissione europea nell’ ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento del rapporto di lavoro. Il telelavoro, spiega l’ accordo di cui riportiamo il testo integrale nel link, costituisce oggi per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l’ organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l’ attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro una maggiore autonomia nell’ assolvimento dei compiti loro affidati. Per questo l’ accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale le organizzazioni aderenti alle confederazioni firmatarie daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali proprie delle stesse parti sociali. L’ applicazione dell’ accordo -si raccomandano le parti – non dovrà costituire però un valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’ accordo medesimo e, nel procedere nella sua applicazione, si dovrà evitare di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese. Nella parte che riguarda l’aspetto pratico del telelavoro, l’ accordo chiarisce che il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’ installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente ( salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri) e che dove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede anche alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione. Nella parte invece che la salujte e la sicurezza, l’ accordo prevede che il datore di lavoro sia responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore ( conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi di lavoro, in quanto applicabili) e che informi il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’ esposizione al video in modo che il telelavoratore possa applicare correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti potranno avere accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro ( nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi): se il telelavoratore svolge la propria attività nel proprio domicilio, l’ accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. L’ ispezione può anche partire su richiesta del telelavoratore.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo