Riforma dei servizi di vigilanza in materia di lavoro

La Circolare 24 giugno 2004,n. 24 del Ministero del lavoro – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004 – fornisce chiarimenti e indicazioni operative sul D.Lgs. 124/2004.

Con la Circolare n. 24 del 24 giugno 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004 – il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarificazioni e indicazioni operative sul Decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 che ha riformato le ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro. Il documento prende in esame i principali articoli del decreto, soffermandosi in particolare sull’ istituto della conciliazione monocratica, sulla diffida accertativa, sulla diffida ( art. 13 del decreto) e sul ricorso all’ ordinanza-ingiunzione. Riguardo alla diffida, il ministero chiarisce che il personale ispettivo che durante un accertamento constata l’ inosservanza di norme per inadempimenti cui la legge ricollega sanzioni amministrative, nel verbale di ispezione deve provvedere ” a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine “. La diffida opera dunque quale condizione di procedibilità in ipotesi di illeciti amministrativi che risultano accertati e provati e se le inadempienze risultano sanabili – precisa la circolare – in primo luogo sono da ritenersi escluse dall’ ambito della diffida tutte le violazioni in cui l’ interesse sostanziale ( soprattutto relativo alla tutela dell’ integrità psico-fisica e della personalità morale )protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile ( ad esempio, per aver fatto superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, per non aver rispettato adempimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità ). Sono invece da ritenersi ” sanabili” le violazioni amministrative relative ad adempimenti omessi, in tutto o in parte, che possono ancora essere materialmente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l’ effettuazione dell’ adempimento (illeciti omissivi istantanei con effetti permanenti).

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