Fissazione delle scorte obbligatorie dei prodotti petroliferi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2005 è pubblicato il Decreto 14 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive contenente la “Fissazione annuale delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in attuazione dell’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22.

Il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22 da attuazione alla direttiva 98/93/CE del Consiglio dell’UE, recante modifiche alla direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri della Comunità europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e che tali scorte siano determinate annualmente con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero delle attività produttive) e che, in detto decreto, siano definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell’obbligo tra i soggetti ad esso tenuti.
Con il Decreto 14 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2005 – le scorte di riserva di prodotti petroliferi finiti appartenenti alle categorie I,II e III di cui all’allegato A del decreto legislativo 31 gennaio 2001,n.22, da costituire e mantenere stoccate per il Paese sino all’imposizione degli obblighi di scorta per l’anno 2006 ammontano a complessive tonnellate 15.161.283e di cui tonnellate 13.205.029 derivanti dalle immissioni al consumo e/o esportazioni effettuate nel Paese nel corso dell’anno 2004 e tonnellate 1.956.254 da detenere come quota aggiuntiva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell’Italia dall’AIE come disposto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo citato del 2001.

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