Occorre inoltre definire la natura dei rapporti tra i richiedenti, gli Stati membri, lAutorità europea per la sicurezza alimentare e la Commissione, nonché gli obblighi di ciascuna delle parti per quanto riguarda lapplicazione della procedura.
Dunque, il campo di applicazione del regolamento stabilisce che le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di iscrizione nellallegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive che sono state valutate dalla Commissione nel quadro del programma di lavoro di cui allarticolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma che non erano state iscritte nellallegato I della stessa direttiva alle date stabilite alle lettere a), b) e c):
a) per le sostanze della prima fase, alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nel caso del metalaxil, al 30 giugno 2010;
b) per le sostanze della seconda fase, alla data del 30 settembre 2007;
c) per le sostanze della terza e quarta fase, al 31 dicembre 2008.
Un richiedente che intende garantire liscrizione nellallegato I della direttiva 91/414/CEE di una sostanza attiva di cui allarticolo 1 del Regolamento(CE) presenta a uno Stato membro una domanda relativa a tale sostanza attiva accompagnata da un fascicolo completo, compreso un fascicolo ricapitolativi, conformemente a quanto stabilito allarticolo 4, dal quale risulta che la sostanza attiva soddisfa i requisiti posti allarticolo 5 di tale direttiva. Spetta al richiedente dimostrare il soddisfacimento di tali requisiti.
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può chiedere, in applicazione dellarticolo 14 della direttiva 91/414/CEE, che alcune parti dei fascicoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano confidenziali. Il richiedente è tenuto a chiarire, per ciascun documento o parte di documento, i motivi della richiesta di confidenzialità.
(LG-FF)