Fitosanitari – Procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive.

Sulla Gazzetta Ufficiale L 15/5 del 18-1-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 33/2008 della Commissione del 17 gennaio 2008 recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’art.8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I.

Il Regolamento(CE) di cui sopra parte dal presupposto che ai fini dell’ inserimento nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, di sostanze attive previste nella prima, terza e quarta fase del programma di lavoro (l’ultima delle quali deve concludersi il 31 dicembre 2008 conformemente alla decisione 2003/565/CE della Commissione del 25 luglio 2003, che prolunga il tempo di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della citata direttiva), è necessario stabilire modalità precise per la presentazione di nuove domande di iscrizione che consentano di evitare inutili ripetizione, mantenere un livello elevato di sicurezza e garantire la rapida adozione di una decisione.

Occorre inoltre definire la natura dei rapporti tra i richiedenti, gli Stati membri, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e la Commissione, nonché gli obblighi di ciascuna delle parti per quanto riguarda l’applicazione della procedura.
Dunque, il campo di applicazione del regolamento stabilisce che le modalità di presentazione e di valutazione delle domande di iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive che sono state valutate dalla Commissione nel quadro del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, ma che non erano state iscritte nell’allegato I della stessa direttiva alle date stabilite alle lettere a), b) e c):

a) per le sostanze della prima fase, alla data del 31 dicembre 2006, ovvero nel caso del metalaxil, al 30 giugno 2010;

b) per le sostanze della seconda fase, alla data del 30 settembre 2007;

c) per le sostanze della terza e quarta fase, al 31 dicembre 2008.

Un richiedente che intende garantire l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di una sostanza attiva di cui all’articolo 1 del Regolamento(CE) presenta a uno Stato membro una domanda relativa a tale sostanza attiva accompagnata da un fascicolo completo, compreso un fascicolo ricapitolativi, conformemente a quanto stabilito all’articolo 4, dal quale risulta che la sostanza attiva soddisfa i requisiti posti all’articolo 5 di tale direttiva. Spetta al richiedente dimostrare il soddisfacimento di tali requisiti.

Al momento della presentazione della domanda, il richiedente può chiedere, in applicazione dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, che alcune parti dei fascicoli di cui al paragrafo 1 del presente articolo rimangano confidenziali. Il richiedente è tenuto a chiarire, per ciascun documento o parte di documento, i motivi della richiesta di confidenzialità.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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