Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 75/35 del 23 marzo 2010 è pubblicata la Decisione 2010/173/UE della Commissione del 22 marzo 2010 che modifica la decisione 2008/457/CE recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/C E del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri.

Considerando che, secondo il principio della buona gestione finanziaria, è opportuno stabilire un massimale per il totale comulativo dei prefinanziamenti da versare agli Stati membri per i programmi annuali, con la presente decisione viene stabilito che:
“4.Aisensi dell’articolo 37, paragrafi 3 e 4 dell’atto di base, il totale cumulativo dei prefinanziamenti versati ad uno Stato membro non supera il 90% dell’importo totale stanziato per tale Stato membro nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale.

Qualora uno Stato membro abbia impegnato a livello nazionale un importo inferiore all’importo totale stanziato nella decisione di finanziamento che approva il programma annuale, il totale cumulativo dei prefinanziamenti non supera il 90% dell’importo impegnato a livello nazionale”.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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