Fondo vittime infortuni, i nuovi importi delle prestazioni per l’anno 2014

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che definisce per l’esercizio finanziario 2014 gli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 19 novembre scorso che stabilisce gli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici – assicurati e non (ai sensi del T.U. 1124/1965) vittime di infortuni sul lavoro verificatisi dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014.

L’importo della prestazione varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare superstite e delle risorse disponibili del Fondo che, per il 2014, risulta pari a 5.540.364 euro ovvero inferiore a quanto previsto per il 2013 (pari a 6.986.509,00).

Pertanto, per gli eventi che si sono verificati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014 il beneficio è fissato nella misura di:
– 3.550 euro – per un solo superstite (per il 2013 euro 4.550)
– 6.750 euro – due superstiti (7.350 per il 2013)
– 10.000 euro – tre superstiti (10.150 per il 2013)
– 15.000 euro – più di tre superstiti (15.750 per il 2013)

Si ricorda che gli aventi diritto, in base al Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008, sono:
– il coniuge
– i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi, fino al diciottesimo anno di età; i figli fino a 21 anni, se studenti di scuola media superiore o professionale, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli fino a 26 anni, se studenti universitari, a carico e senza un lavoro retribuito; i figli maggiorenni inabili al lavoro.

In mancanza di coniugi o figli:
– i genitori, se a carico del lavoratore deceduto
– i fratelli e le sorelle, se conviventi e a carico del lavoratore deceduto.

Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori non assicurati all’INAIL, come ad esempio, i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti, ecc.
Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 493/99).

La prestazione una tantum è riconosciuta previa presentazione di specifica domanda che deve essere inoltrata alla sede territoriale Inail dove risulta il domicilio del deceduto ed è subordinata all’esito di un accertamento sommario, effettuato dai servizi ispettivi dell’Istituto e dalle Direzioni Provinciali del lavoro, volto a verificare che l’evento sia riconducibile a finalità lavorative.

Per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela INAIL è previsto, unitamente alla prestazione una tantum, anche un’anticipazione della rendita, pari a tre mensilità di quella annua calcolata sul minimale di legge.
Nel caso in cui l’INAIL dovesse respingere la richiesta non è previsto il ricorso amministrativo, ma solo il ricorso al giudice ordinario.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 novembre 2014
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 299 del 27/12/2014
Determinazione per l’esercizio finanziario 2014 degli importi dei benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, ex articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (14A09976)

Fonte: INCA

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