Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 24 dicembre 2004,n.335 riguardante l Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.
La direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 67 del 9 marzo 2002 – riguarda le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri e si richiama alla Convenzione FAL dell IMO, ovvero alla Convenzione sulla facilitazione nel traffico marittimo internazionale adottata dalla Conferenza sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965. Il Decreto Legislativo 24 dicembre 2004, n. 335 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005 che recepisce la citata direttiva, stabilisce, fra l altro, che il primo ed il secondo comma dell articolo 179 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono sostituiti dai seguenti: All arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del porto o all autorità consolare i formulari che sono indicati all art. 2 del decreto legislativo 335/2004, di cui alla Convenzione FAL dell IMO, adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE. All arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del porto, con separata dichiarazione, il nome dell armatore e indica la sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Prima della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa all adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei documenti di identità validi per l ingresso nel territorio dello Stato
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