Formalità di arrivo e partenza delle navi nei porti della Comunità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005 è pubblicato il Decreto Legislativo 24 dicembre 2004,n.335 riguardante l’ Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

La direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 67 del 9 marzo 2002 – riguarda le formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri e si richiama alla Convenzione FAL dell’ IMO, ovvero alla Convenzione sulla facilitazione nel traffico marittimo internazionale adottata dalla Conferenza sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965. Il Decreto Legislativo 24 dicembre 2004, n. 335 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005 – che recepisce la citata direttiva, stabilisce, fra l’ altro, che il primo ed il secondo comma dell’ articolo 179 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 sono sostituiti dai seguenti: “ All’ arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del porto o all’ autorità consolare i formulari – che sono indicati all’ art. 2 del decreto legislativo 335/2004, di cui alla Convenzione FAL dell’ IMO, adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE. All’ arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del porto, con separata dichiarazione, il nome dell’ armatore e indica la sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Prima della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa all’ adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell’ IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei documenti di identità validi per l’ ingresso nel territorio dello Stato

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