Formazione gente di mare: nuovo DPR 246/06 sui requisiti minimi

Pubblicato il DPR 2 maggio 2006, n. 246, che modifica il precedente DPR 324/2001, riguardante il “Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano l direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare” (fonte: G.U. n. 185 del 10 agosto 2006)

Sulla G.U. n. 185 del 10 agosto 2006 è pubblicato il DPR 2 maggio 2006, n. 246, che modifica il precedente DPR 324/2001, riguardante il “Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano l direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare”.

Le citate direttive comunitarie che riguardano i requisiti di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro dell’UE sono recepite con il DPR 2 maggio 2006,n. 246 che modifica il precedente Decreto presidenziale del 9 maggio 2001, n. 324.

Il nuovo regolamento, nel prendere atto della costituzione del Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’ inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istitutiva dell’ articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 e della costituzione dell’ Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n.1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, stabilisce che i marittimi che non possiedono il certificato adeguato all’espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purchè sia stata adottata, da parte delle amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita nell’allegato II, lettera C), una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.

Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione e devono a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento e devono dimostrare di avere raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

I requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all’abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro–ro, sono indicate al punto 3 della Regola V/2 del Capitolo V dell’ Allegato I del decreto.

(LG)

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