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Il testo del D. Lgs. “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”(approvato nel CdM del 31 agosto 2006)
ART. 1
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
1. Con decreto correttivo adottato prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad applicarsi e quelle abrogate.
2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, dellarticolo 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono adottate norme correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle norme e dei principi dellordinamento comunitario e delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dellUnione Europea
3. Allarticolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della revisione della relativa disciplina legislativa con un successivo decreto legislativo correttivo, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate sino alla data di entrata in vigore dei decreto correttivo che, ai sensi dellarticolo 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004, definisca la relativa disciplina.
4. Sino alla data di entrata in vigore dellindicato decreto, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006.
5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati ed il Comitato per la vigilanza sulluso delle risorse idriche e lOsservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti allAutorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppressi.
6. Allarticolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma due, le parole: centottanta giorni sono sostituite dalle seguenti: dodici mesi.
7. Dallattuazione del presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 2
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare.
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Si tratta di modifiche tese a rispondere a censure comunitarie a carico dell’Italia in alcuni delicati settori, la cui emanazione si è resa evidente immediatamente dopo l’entrata in vigore del decreto n.152/06 .
E’ intendimento del Governo procedere poi a una complessiva riforma di tutti gli istituti contenuti nel predetto decreto 152/06, che coinvolga adeguatamente i livelli territoriali di governo, regioni ed enti locali.
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Precedentemente il Ministro Pecoraro Scanio aveva illustrato il calendario per la revisione D.Lgs. Ambientale 152/06, intervenendo al consiglio Federale delle Agenzie Ambiente (APAT – ARPA – APPA)..
Secondo il Ministro :
– a settembre 2006 si rivedranno rifiuti, bonifiche e acque, come era stato segnalato dalle Regioni e dalla Conferenza Stato-Regioni.
– poi si passerà alla Via e alla Vas(Valutazione ambientale strategica).
(RMP)