Lautorizzazione scritta allimmissione sul mercato di un OGM deve indicare specificamente in materia di monitoraggio, ai sensi dellallegato VII della stessa direttiva 2001/18/CE, compresi gli obblighi in materia di comunicazione alla Commissione e alle autorità competenti. Tale allegato VII descrive in termini generali gli obiettivi da raggiungere e i principi generali da seguire nellelaborazione del piano di monitoraggio.Conformemente a detto allegato, possono essere elaborate delle note tecniche secondo la procedura di cui allarticolo 30°, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE al fine di spiegare lallegato VII e facilitarne lattuazione.
Dati i diversi requisiti relativi al monitoraggio della coltivazione di OGM e al monitoraggio delle importazioni, della trasformazione e delluso di OGM come alimenti e mangimi, la presente decisione della Commissione ha ritenuto opportuno che, ai fini della comunicazione dei dati, è necessario adottare dei formulari nuovi, in modo da tenere conto di nuovi tipi di OGM o di nuovi approcci al monitoraggio e alla sorveglianza.
Pertanto, come previsto dallarticolo 1 della presente decisione, i formulari per la comunicazione dei dati riportati negli allegati I (Relazione di monitoraggio per la coltivazione) e II sono utilizzati come note tecniche orientative per spiegare lallegato VII della direttiva 2001/18/CE e facilitarne lattuazione.
(LG-FF)