PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di contributo è presentata al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, dall’1 al 15 febbraio di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello allegato al regolamento. Per l’anno 2017 il termine è fissato al 31 luglio.
BENEFICIARI
a) proprietario o comproprietario dell’immobile oggetto dell’intervento
b) locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento
c) condomini costituiti per la maggioranza (calcolata in base ai millesimi di proprietà) da unità abitative a uso residenziale
SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:
a) spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto
b) spese necessarie per le analisi di laboratorio
c) costi per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
d) IVA
SPESE NON AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
Non sono ammissibili a contributo le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Il contributo è concesso, nella misura del 50% della spesa ammissibile e per un massimo di 1.500,00 euro.
Nel caso in cui il beneficiario sia un condominio, fermo restando il limite del 50% della spesa ammissibile, l’importo massimo concedibile è dato dal prodotto di 1.500,00 euro per il numero di unità abitative a uso residenziale presenti nel condominio.