Funzionamento dell’ Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 17 novembre 2004 è pubblicato il Decreto 14 ottobre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali recante l’ Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione – I.N.R.A.N.

Con riferimento al decreto legislativo n. 454, del 29 ottobre 1999, che ha trasformato l’Istituto nazionale della nutrizione di cui alla legge 6 marzo 1958 in Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione – I.N.R.A.N. ed in particolare l’ art. 16, comma 2, del suddetto decreto, il quale stabilisce, tra l’ altro, che il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’I.N.R.A.N. approvato dal Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è stato emanato il Decreto 14 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 17 novembre 2004.
La missione dell’I.N.R.A.N. si realizza –come recita l’art.1 del decreto – nell’ambito del piano triennale di attività elaborato dal consiglio scientifico in coerenza con i principi del programma nazionale della ricerca di cui all’ art. 1, comma 2.deldecreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. L’attività scientifica si sviluppa su programmi pluriennali, articolati in programmi scientifici e progetti speciali. L’I.N.R.A.N. si caratterizza in quanto flessibile nell’articolazione della sua organizzazione, cooperativa tra le diverse strutture, certa nella funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi e alle responsabilità; propositiva rispetto alla utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane, e con affermazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro con significativo decentramento verso le strutture gestionali ed operative, nell’ambito degli indirizzi generali e dei programmi fissati dagli organi di governo.

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