– L’art. 1 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
– L’art. 1 bis che contiene “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni” relative al settore agricolo;
– L’art. 15 che prevede “Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170”.
Tra le “diposizioni urgenti per le imprese” si segnalano:
– L’art. 18 sul “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”;
– L’art. 22 che prevede “Misure a favore del credito alle imprese”;
– L’art. 22-ter che prevede “Modifica all’articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”;
– L’art. 22-quater che prevede “Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”.