G.U.: D.Lgs. 40/2014, Permesso unico per i cittadini di Paesi terzi

Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 40 Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 68 del 22-3-2014

Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 4-bis, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. Nell’ambito delle attivita’ preordinate alla realizzazione
del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le
informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di
soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8.1.»;
b) all’articolo 5, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l’esercizio di
attivita’ lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del
regolamento di attuazione e’ inserita la dicitura: “perm. unico
lavoro”.
8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:
a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
b) agli stranieri di cui all’articolo 24;
c) agli stranieri di cui all’articolo 26;
d) agli stranieri di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a),
g), h), i) e r);
e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione
temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso
di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale
richiesta;
f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione
internazionale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno
chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta;
g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o
formazione.»;
c) all’articolo 5, comma 9, le parole: «venti giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
d) all’articolo 5, comma 9-bis, le parole: «il termine di venti
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta
giorni»;
e) all’articolo 22, comma 5, le parole: «quaranta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
f) all’articolo 22, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente:
«5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici
stabiliti con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4. Le istanze
eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell’ambito delle
quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite
con il medesimo decreto.».

Art. 2 – Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 13, comma 2-bis, e articolo 36-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
b) articolo 10, n. 1°, dell’Allegato A al regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Vai all’intero provvedimento al link.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo