G.U.: D.Lgs. 39/2014, lotta contro abuso e sfruttamento sessuale e pornografia minorile

Pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22-3-2014

Pubblicato il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39: Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22-3-2014

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/04/2014

Art. 1 – Modifiche al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante la
approvazione del testo definitivo del Codice penale

1. All’articolo 602-ter del codice penale, dopo il settimo comma,
sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e’ aumentata.
a) se il reato e’ commesso da piu’ persone riunite;
b) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
c) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave.
Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli
stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire
l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.».
2. All’articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo il
numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti:
«5-quinquies) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
5-sexies) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.».
3. All’articolo 609-quinquies del codice penale, dopo il secondo
comma, e’ aggiunto il seguente:
«La pena e’ aumentata.
a) se il reato e’ commesso da piu’ persone riunite;
b) se il reato e’ commesso da persona che fa parte di
un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attivita’;
c) se il reato e’ commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio
grave.».
4. Dopo l’articolo 609-undecies del codice penale e’ inserito il
seguente:
«Art. 609-duodecies

Circostanze aggravanti

Le pene per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono aumentate in misura
non eccedente la meta’ nei casi in cui gli stessi siano compiuti con
l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di
accesso alle reti telematiche.».

– Omissis …

Leggi l’intero provvedimento al link, a fianco.

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