G.U.: Decreto 6.8.2013: Allegati 3-A e 3-B informazioni al 31 Marzo 2014

D.M. 6 agosto 2013, Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalita’ di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

Il Decreto 6.8.2013: prevede la modifica del DM 9 luglio 2012, sull’invio dei dati sanitari da parte del MC , ai sensi dell’Art. 40 del D.Lgs. 81/2008.

Inoltre, ha disposto che verranno emanati successivi decreti, che potranno apportate modifiche ai contenuti degli Allegati 3-A e 3-B.

Le informazioni, per i prossimi anni sono rimandate entro il 31 Marzo 2014 e anni successivi

D.M. 6 agosto 2013 è pubblicato sulla G.U. n. 212 del 10-9-2013

Entra in vigore il 11 settembre 2013.

Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalita’ di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Art. 1
1. All’art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 9 luglio 2012, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell’anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal
fine l’allegato II del presente decreto.

2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalita’ di trasmissione dei dati.”

Le modifiche apportate dal comma 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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