G.U.: Legge 147/2014 Stabilità conferma detrazioni 50% o 65% per ristrutturazioni edilizie

La legge di stabilità, n. 147 del 27 dicembre 2013 è pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87

Ecobonus 2014 e detrazioni fiscali per ristrutturazioni ed elettrodomestici.
La legge di stabilità, n. 147 del 27 dicembre 2013
, entrata in vigore il 01/01/2014
proroga al 50% fino al 31 dicembre 2014 le detrazioni fiscali per ristrutturazioni ed elettrodomestici.
e
proroga al 65%: l’ecobonus al 2014.

E’ importante conoscere quali spese sono ammissibili per una detrazione o per l’altra, dato che in alcuni casi può accadere che un lavoro rientri tanto nelle detrazioni fiscali al 50% quanto in quelle al 65%.

Per informazioni è opportuno consultare le guide ufficiali dell’agenzia delle entrate, che pubblichiamo al link.

In sintesi, chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef per le spese sostenute:
50%: dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
40% dal 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015
.

La detrazione del 50% si applica anche sulle ulteriori spese sostenute, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014
– per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+
– nonché A per i forni
, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, ….

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%

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Testo del comma 139 della Legge di stabilità:

139 … 0missis ….:
«1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita’ immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016»;
c) all’articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;
d) all’articolo 16:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare. La detrazione e’ pari al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a:
«unita’ immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare, una detrazione dall’imposta lorda nella misura
del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
omissis».

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