G.U. Milleproroghe, ancora rinvii norme sicurezza antincendio e funivie

Pubblicati sulla G.U. 30-12-2013.

La G.U. n. 304 del 30-12-2013 pubblica 2 Decreti-Legge “Milleproroghe
Sono in vigore dal 31.12.2013

Dovranno essere convertiti in legge entro 60 giorni

Si tratta di:

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151 Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita’ di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche’ a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita’ naturali

Tra le altri RINVII e MODIFICHE si segnalano le seguenti (altre seguiranno).

….

Art. 11 – Ennesima proroga dei termini per le disposizioni in materia di Sicurezza Antincendio nelle strutture turistico-ricettive, oltre i 25 posti letto

Leggi l’articolo dell’Ing. Bertoldo, al link a fianco

1. Il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare
l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e’ ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture
ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto
,
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

………………….

Art. 4 – Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
comma 7
7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo,
per effetto di quanto disposto all’articolo 11-bis del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneita’ al funzionamento e della sicurezza degli impianti.

…….

Art. 8 – Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali

1. All’articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: “entro sei mesi” sono sostituite dalle
seguenti: “entro nove mesi”; b) al comma 2-ter, le parole:
“novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “duecento
settantesimo giorno”.

………..

Vai a link alla G.U.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo