Gas a effetto serra: le linee guida della Commissione europea

La Decisione della Commissione del 29 gennaio 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea L 59/1 del 26 febbraio 2004.

Con la Decisione del 29 gennaio 2004 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 59/1 del 26 febbraio 2004 – la Commissione europea ha reso note le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante il c.d. ” mercato delle emissioni”, cioè il sistema creato per raggiungere gli obiettivi di Kyoto, ossia la riduzione entro il 2012 dell’ 8% dei gas serra rispetto ai livelli del 1990. Tali linee guida sono state elaborate dall’ Esecutivo dell’ Unione Europea affinché le comunicazioni effettuate dai gestori degli impianti di gas serra ( industrie energetiche, dei metalli ferrosi, della carta e delle attività minerarie ) chiamati annualmente dalla citata direttiva a denunciare annualmente, a partire dal 2006, cioè l’ anno successivo all’ avvio del ” mercato ” le emissioni prodotte dall’ impianti. Le linee guida si basano sui seguenti principi di monitoraggio e comunicazione, diretti a garantirne l’ accuratezza e la verificabilità, ovvero: -Completezza.Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni relative ad un impianto riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti appartenenti ad attività elencate nell’ allegato I della direttiva, e tutti i gas a effetto serra specificate in relazione a tali attività; – Comparabilità.Le emissioni sottoposte a monitoraggio e comunicazione sono tali da poter essere comparate nel tempo usando le stesse metodologie di monitoraggio e gli stessi insiemi di dati. Le metodologie di monitoraggio possono essere modificate conformemente alle disposizioni contenute nelle presenti linee guida se tale modificazione migliora l’ accuratezza dei dati comunicati. La modificazione delle metodologie di monitoraggio è condizionata all’ approvazione dell’ autorità competente ed è documentata in modo completo; – Trasparenza. I dati relativi al monitoraggio, compresi i riferimenti, le ipotesi, i dati relativi all’ attività, i fattori di emissione, i fattori di ossidazione e i fattori di conversione, sono determinati, registrati, compilati, analizzati e documentati con modalità che consentano al responsabile della verifica e all’ autorità competente di replicare la determinazione delle emissioni; – Accuratezza. I valori delle emissioni determinati dal gestore non devono essere sistematicamente superiori o inferiori ai valori reali, per quanto è dato si sapere, e le incertezze devono essere ridotte il più possibile e quantificate quando ciò sia previsto dalle presenti linee guida. Si esercita inoltre la dovuta diligenza affinchè il calcolo e la misura delle emissioni siano quanto più possibile accurati. Il gestore fornisce ragionevoli garanzie circa l’ integrità delle emissioni comunicate. La determinazione delle emissioni è effettuata utilizzando opportune metodologie di monitoraggio, indicate nelle presenti linee guida. Tutte le apparecchiature di misura o le altre apparecchiature di prova usate per la comunicazione dei dati ricavati dal monitoraggio sono utilizzate, sottoposte a manutenzione, tarate e controllate in maniera corretta. I fogli elettronici e gli altri strumenti usati per l’ archiviazione e l’ elaborazione dei dati sul monitoraggio sono privi di errori. L’ allegato 1 della Decisione contiene le linee guida generali, mentre le linee guida supplementari riguardanti le emissioni provenienti da attività specifiche sono contenute negli allegati da II a XI. La Commissione esaminerà l’ Allegato I e gli allegati da II e XI entro il 31 dicembre 2006 tenendo conto dell’ esperienza acquisita nell’ applicazione degli stessi e delle eventuali modifiche della direttiva 2003/87/CE, di modo che le disposizioni contenute negli allegati eventualmente modificati si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Fonte: Eur-Lex

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