L’ UE per la promozione della cogenerazione

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 52/50 del 21 febbraio 2004 la Direttiva 2004/8/CE dell’ 11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 92/42/CEE.

Sulla G.U. dell’ Unione europea L 52/50 del 21/02/04 è pubblicata la Dir. 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’ 11/02/04 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’ energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. Come indicato in premessa, l’ adozione della presente direttiva è dovuta alla considerazione che nella Comunità il potenziale per l’ uso della cogenerazione come mezzo per risparmiare energia è sottoutilizzato. Considerati i potenziali benefici della cogenerazione in termini di risparmio di energia primaria di prevenzione delle perdite di rete e di riduzione delle emissioni, in particolare quelle dei gas a effetto serra, la promozione della cogenerazione ad alto rendimento basata su una domanda di calore utile è una priorità comunitaria. Inoltre, l’ uso efficiente dell’ energia di cogenerazione può contribuire alla sicurezza dell’ approvvigionamento energetico e alla competitività dell’ Unione europea e dei suoi Stati membri. E’ pertanto necessario adottare misure che consentano di sfruttare meglio questo potenziale nel quadro del mercato interno dell’ energia. Inoltre, l’ uso crescente della cogenerazione orientato verso il risparmio di energia primaria potrebbe costituire un elemento importante del pacchetto di misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto e di qualsiasi altro pacchetto politico per onorare ulteriori impegni. Dunque, lo scopo della direttiva è quello di accrescere l’ efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell’ approvvigionamento creando un quadro per la promozione e lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore di energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, nel mercato interno, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali, in particolare riguardo alle condizioni climatiche e alle condizioni economiche ( Articolo 1- Scopo ). La direttiva viene applicata alla cogenerazione come definita all’ art. 3 ( generazione simultanea di in un unico processo di energia termica ed elettrica e/o di energia meccanica) e alle tecnologie di cogenerazione di cui all’ allegato 1 ( ad esempio, turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore, turbina a vapore a contropressione, turbina di condensazione a estrazione di vapore, turbina a gas con recupero di calore, motore a combustione interna, microturbine, ecc. ). Ai fini della determinazione del rendimento della cogenerazione, i valori di riferimento saranno determinati, per la produzione separata di elettricità e di calore, entro il 21/02/06. Questi valori di rendimento di riferimento armonizzati ( art. 4) constano di una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l’ anno di costruzione e i tipi di combustibile, e devono essere basati su un’ analisi ben documentata che tenga conto, tra l’ altro, dei dati relativi ad un uso operativo in condizioni reali, dello scambio transfrontaliero di elettricità, della miscela di combustibili, delle condizioni climatiche nonché delle tecnologie di cogenerazione applicate conformemente ai principi di cui all’ allegato III. Per la prima volta entro il 21/02/07 e successivamente ogni quattro anni, dietro richiesta della Commissione presentata almeno sei mesi prima della data prevista, gli Stati membri dovranno valutare i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento, effettuando un’ analisi del potenziale nazionale di cogenerazione. Come previsto dall’ art. 7, gli Stati membri assicurano che il sostegno alla cogenerazione – unità esistenti e future – sia basato sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria, alla luce delle opportunità disponibili per ridurre la domanda energetica tramite altre misure economicamente realizzabili o vantaggiose dal punto di vista ambientale, come altre misure relative all’ efficienza energetica. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla presente direttiva entro il 21/02/06.

Fonte: Eur-Lex

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