Gas serra : sistema standardizzato europeo per il controllo delle quote di emissione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 386/1 del 29 dicembre 2004 è pubblicato il Regolamento(CE) N. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004 ed entrato in vigore il 31 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

A partire dal 31 dicembre scorso, agli Stati membri dell’ Unione è stato imposto dalla Commissione europea di adottare il Regolamento(CE) n. 2216/2004 del 21 dicembre 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 386/1 del 29 dicembre 2004 – relativo ad un sistema nazionale di registrazione delle quote di emissione di gas serra che autorizzeranno soltanto le aziende licenziatarie a inquinare l’ atmosfera. Infatti, gli Stati membri avranno dovuto istituire i registri e il catalogo, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i quali dovranno poter funzionare a pieno regime entro il 31 marzo 2005 e sui quali andranno annotati rilascio, possesso, cessione, cancellazione delle licenze relative alle quote di emissione in modo da assicurare la compatibilità delle suddette operazioni con gli obblighi derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dal protocollo di Kyoto.
I registri, previsti dall’ art. 19 della direttiva 2003/87/CE e dall’ art. 6 della Decisione 280/2004/CE, dovranno avere la forma di banca dati elettronica “ standardizzata”, ovvero dovranno corrispondere ai requisiti tecnici contenuti nei copiosi allegati al regolamento, ed essere accessibili tramite Internet ai diretti interessati. Responsabili della gestione e della tenuta dei sistemi di contabilizzazione saranno gli enti pubblici individuati e comunicati alla Commissione europea entro lo scorso 31 dicembre. A tali enti pubblici spetterà il compito di assicurare l’ integrità dei contenuti e la riservatezza delle informazioni registrate e nel contempo il compito di vigilare sulla correttezza del rilascio e del trasferimento delle quote di emissione alle singole imprese. Per quanto riguarda il catalogo, noto come CITL (Community indipendent transaction log), in esso dovranno essere registrate, in base all’ art. 20 della direttiva 2003/87/CE tutti gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle stesse quote di emissione. Il catalogo nazionale dovrà essere collegato con i citati registri e con il relativo catalogo internazionale dell’UNFECC (United nations framework convention on climate change).

Fonte: Eur-Lex

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